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a la guerre comme a la guerre

Ma che titolo che m’è venuto in mente per quest post! Mi sa che sono stressato 🙂

No. No. L’argomento è proprio battagliero. Motivo del contendere: le famose quote condominiali dei locali invenduti nei nostri palazzi, quote che per regolamento di condominio debbono essere pagate da noi anzichè dalle società di Caltagirone.

Prima un riassunto delle puntate precedenti.

All’atto del rogito c’era stato imposto un regolamento di condominio che simpaticamente comprendeva qualche clausola vessatoria:

Art. 10 – La Società costruttrice, e i suoi aventi causa, si riserva il diritto di costruire a carico degli edifici e delle aree ad essi pertinenti servitù di passaggio sia pedonale che carraio, di elettrodotto, di canne fumarie, di appoggio ed immissione di fognature e di altre canalizzazioni ed in genere si riserva di compiere quelle modifiche che più riterrà opportune, anche nelle cose comuni. Per tali servitù o modificazioni eventuali non sarà dovuto dalla Società indennizzo di sorta.

Art. 44 – L’Impresa Costruttrice si riserva di apportare modifiche nelle porzioni immobiliari invendute, variandone anche la destinazione, come pure di creare nuovi servizi in esse, utilizzando discendenti di scarico di pertinenza condominiale, di creare nuove canne fumarie, ed in genere di apportare modifiche anche nelle parti comuni, nonchè di utilizzare l’area come sopra dichiarata comune per attraversamenti di condutture, fogne, servizi. In particolare la Società si riserva di far eventualmente imboccare nella fogna condominiale lo scarico dei fabbricati vicini, tutto ciò anche nell’interesse di terzi senza chiedere consenso al Condominio od ai singoli condomini, e senza dovere indennizzo di sorta

Art. 49 – In parziale deroga a quanto stabilito circa la rinuncia dei servizi, l’Impresa Costruttrice sarà esonerata da ogni contribuzione per i servizi di ascensore, utenza ed acqua, giardinaggio, portineria e/o custodia eventuale, relativamente alle unità immobiliari invendute. Essa rimarrà altresì esonerata da qualsiasi contribuzione relativa ad opere di miglioria, innovazioni o voluttuarie.

Ovviamente un notaio avrebbe dovuto evitare che all’atto di rogito venisse accluso un tale regolamento, tantopiù che o lo si accettava o l’Impresa Costruttrice avrebbe rinunciato alla compravendita – concetto ribadito in molti casi anche davanti al notaio. Ma evidentemente il notaio Misurale, imposto come il regolamento di condominio all’aquirente, era di avviso diverso. Rogitando interi quartieri per Caltagirone gli sarà parso naturale concedere qualche vantaggio al gioviale imprenditore, no?

Tornando a noi, i locali commerciali lì sono stati, invenduti, per vari anni –  e tutt’ora invenduti sono.

Decidemmo allora di sbarazzarci di questo ingiusto gravame – almeno per le quote condominiali dell’invenduto – e, amministratore Bompadre, cercammo un accordo con Progecal, la società che aveva costruito il nostro palazzo. Eravamo forti della notizia che c’era un precedente in Liguria, in cui un tribunale aveva limitato a due anni l’applicazione di tali clausole vessatorie. L’amministratore Bompadre condusse la trattativa ed in capo a quattro incontri nel 2009 addivenimmo ad un accordo. I primi due anni di quote condominiali restavano pagati da noi condomini, quelli a seguire sarebbero stati rimborsati. E a Luglio del 2009 Progecal effettuò un bonifico verso il Condominio, cosicchè recuperammo un po’ di soldini.

Nel 2010 abbiamo cambiato amministratore, visto che Bompadre si rifiutava di assecondare il volere dell’Assemblea Condominiale sia di raccogliere le quote consortili sia di trasmettere al Consorzio i nostri estratti conto onde permettere allo stesso di riscuotere e perseguire i morosi.

Nonostante l’enorme difficoltà ad eseguire il passaggio di consegne – tutt’ora ancora da perfezionare – il nuovo amministratore, Bertillo, ha chiuso il bilancio 2010 e ha richiesto a Progecal – ora assorbita da UGI, Unione Generale Immobiliare – il pagamento delle loro quote.

Coupe de theatre: Via Barberini fa marcia indietro e afferma che i soldi restituitici fossero i proventi di una compravendita spettanti al Condominio. Frase senza senso – sia in assoluto sia perchè non vi sono state compravendite dei locali commerciali, unici beni rimasti in carico al costruttore – ma tant’è!

A questo punto, essendo il regolamento di condominio contrattuale, legato cioè al rogito, i tre articoli possono essere abrogati solo con l’unanimità dei proprietari: mille millesimi! E UGI ha ribadito il suo no.

Allora l’unica strada rimasta è impugnare davanti al magistrato il regolamento per far abolire i tre articoli da lui.

Abbiamo allora convocato un’Assemblea di Condominio con, tra gli altri, due punti:

  1. Analisi ed approvazione di modifiche al Regolamento di Condominio in particolare agli art. 10, 44 e 49.
  2. Eventuale conferimento di incarico a legale di fiducia del Condominio per determinazione giudiziale delle modifiche al Regolamento di Condominio ed in particolare degli art. 10, 4 e 49.

inviando ovviamente anche a Via Barberini la convocazione per l’assemblea.

E deve aver fatto un bell’effetto se due degli avvocati di Caltagirone hanno contattato telefonicamente il nostro amministratore. Hanno ribadito che per loro il Regolamento è valido, certo. Però vista la determinazione a perseguire le vie legali, preoccupati di creare un precedente contro i regolamenti fotocopia sparsi per i loro quartieri, hanno chiesto un incontro per vagliare una proposta che vogliono presentarci!

E vediamo cosa vogliono proporci. Abbiamo composto una commissione: amministratore, l’avvocato, io e altri due condomini. Il primo incontro è saltato per un’indisponibilità degli avvocati di entrambe le parti. Vedremo…

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