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Statuto CdQ

Questo statuto non ha più alcun valore perché in data 12 Aprile 2013 il Comitato di Quartiere Giardino di Roma si è sciolto per trasformarsi nell’omonima associazione culturale, rappresentativa in effetti solo dei propri iscritti.

 

Articolo 1. (Definizioni)

Il territorio del quartiere Giardino di Roma è quello descritto nell’atto istitutivo del Consorzio di Gestione “Giardino di Roma“.

Articolo 2. (Sede)

La sede del Comitato di Quartiere è in Roma, 00125 – Via Gustavo Cacini, 15.

Articolo 3. (Finalità del Comitato di Quartiere)

Il Comitato di Quartiere Giardino di Roma (di seguito “il Comitato”) si propone ad espressione di tutti i cittadini che vivono ed operano sul suo territorio.

Il Comitato è apartitico e privo di fini di lucro. E’ incompatibile con le funzioni direttive del Comitato (di cui agli organi enumerati al successivo art. 4) la dirigenza di partiti politici e l’iscrizione a liste elettorali, sia politiche che amministrative.

Suoi scopi precipui sono la difesa degli interessi di tutti i cittadini rappresentati, la promozione di ogni azione legale e legittima volta ad assicurare la buona gestione del territorio da parte dei soggetti, pubblici e privati, a ciò preposti e la promozione dei valori si solidarietà, associativi, culturali, sociali, morali e religiosi che si manifestano nel quartiere.

Per il raggiungimento delle sue finalità il Comitato si propone di:

  1. promuovere anche d’intesa con le pubbliche istituzioni e con enti pubblici e privati, tutte le iniziative utili e necessarie per la salvaguardia della salute pubblica, per il miglioramento della sicurezza, dei trasporti pubblici, della viabilità e, in genere, di tutti i servizi e di tutto quanto sia di pubblico interesse;
  2. promuovere tutte le iniziative per la soluzione dei problemi degli anziani, dei disoccupati, degli svantaggiati e degli emarginati;
  3. prestare particolare attenzione alle istanze dei giovani e delle donne;
  4. promuovere l’intesa con le realtà associative presenti sul territorio, convegni, mostre, rassegne, conferenze, incontri, spettacoli e manifestazioni sportive;
  5. informare, con diffusione di volantini, mediante l’utilizzo delle tecnologie informatiche ed altri mezzi.

Articolo 4. (Organi direttivi del Comitato di Quartiere)

Gli organi direttivi del Comitato di Quartiere sono:

  1. il Consiglio Direttivo;
  2. l’Ufficio di Presidenza.

Articolo 5. (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l’organo deliberante del Comitato di Quartiere, si compone di 14 consiglieri, eletti dall’assemblea dei cittadini secondo le norme fissate dal Regolamento per le Elezioni.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, trascorsi i quali, entro 15 giorni, deve fissare la data di nuove elezioni che devono tenersi entro tre mesi dalla scadenza del mandato.

Il Consiglio Direttivo deve dare comunicazione ai cittadini della data delle nuove elezioni, del Regolamento delle Elezioni e dei termini per la presentazione delle candidature.

L’incarico, non retribuito, di membro del Consiglio Direttivo, Presidente, Vice Presidente, Segretario, Presidente e membro di Commissione, è compatibile con qualsiasi impiego, incarico, ufficio o mandato sia pubblico che privato, salvo quanto previsto dall’articolo 3.

Il Consigliere assente, nell’arco di un anno solare, a tre riunioni mensili ordinarie del Consiglio

Direttivo o trasferitosi in altro quartiere, decade dalla carica e ad esso subentra il primo, per numero di preferenze, dei non eletti. Così, parimenti, il primo dei non eletti subentra al consigliere dimissionario o per qualsiasi motivo impedito.

Viene considerato assente il consigliere che, pur intervenuto, abbandona la riunione prima che sia terminata la discussione dell’argomento posto al 1° punto dell’ordine del giorno.

Articolo 6. (Attribuzioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo provvede a deliberare su tutte le questioni attinenti l’attività del Comitato di Quartiere, in particolare provvede:

  1. alla nomina dell’Ufficio di Presidenza;
  2. alla nomina dei Presidenti delle commissioni stabilendo le competenze di tali commissioni e dando gli indirizzi generali o conferendo eventuali incarichi specifici;
  3. all’approvazione delle fonti di finanziamento;
  4. all’approvazione del rendiconto di ogni anno solare del Comitato di Quartiere e all’impiego del residuo attivo della gestione;
  5. all’approvazione di eventuali spese straordinarie;
  6. all’esclusione dei consiglieri assenti a tre riunioni mensili ordinarie ed alla loro sostituzione con i primi dei non eletti;
  7. alla sostituzione, con i primi dei non eletti dei consiglieri dimissionari, trasferiti o, per qualsiasi motivo impediti;
  8. a cambiare la sede del Comitato di Quartiere;
  9. all’approvazione del programma del Comitato;
  10. alla discussione ed all’approvazione, o meno, delle proposte avanzate dall’Ufficio di Presidenza o dai singoli membri del Consiglio Direttivo ed attinenti l’attività per l’attuazione delle finalità del Comitato di Quartiere;
  11. alla modifica del presente statuto;
  12. a stabilire la data delle elezioni;
  13. a stabilire giorni ed orari durante i quali sono raccolte le candidature;
  14. a determinare l’eventuale entità del contributo spese a carico dei candidati per gli oneri di pubblicizzazione delle modalità delle elezioni;
  15. a nominare la Commissione elettorale.
  16. all’approvazione della linea editoriale del giornale del Comitato di Quartiere.
  17. alla nomina del Direttore e del Vice Direttore del giornale di quartiere
  18. all’approvazione del Regolamento che disciplina l’attività del giornale di quartiere
  19. all’approvazione del rendiconto di ogni anno solare del giornale di quartiere

Articolo 7. (Convocazione del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, in via ordinaria, una volta al mese, presso la sede del Comitato di Quartiere o altrove.

Il Presidente è tenuto a convocare i singoli consiglieri comunicando loro: ordine del giorno, luogo, data ed ora della riunione mensile.

Il Consiglio Direttivo, oltre che mensilmente, può essere convocato dal Presidente quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno cinque consiglieri.

Decorsi inutilmente cinque giorni dalla richiesta, i detti consiglieri possono provvedere direttamente alla convocazione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce con apposita deliberazione le modalità di convocazione.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale da trascrivere in un registro tenuto dal Segretario dell’Ufficio di Presidenza o da altro consigliere.

Articolo 8. (Costituzione del Consiglio Direttivo e validità delle deliberazioni)

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con l’intervento di almeno otto consiglieri.

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti.

Le deliberazioni che concernono la nomina o la revoca di uno o più componenti l’Ufficio di Presidenza, o di uno o più Presidenti di commissione devono essere sempre prese con il voto favorevole di almeno otto Consiglieri.

Le deliberazioni che concernono le modifiche del presente Statuto e del Regolamento per le Elezioni devono essere approvate da almeno dieci consiglieri.

Le modifiche così approvate, per avere piena validità e per essere applicate devono essere ratificate in forma di scrittura privata tra i consiglieri.

Articolo 9 (Ufficio di Presidenza)

L’Ufficio di Presidenza è composto da:

  1. il Presidente;
  2. il Vice Presidente;
  3. il Segretario;

E’ ammesso a partecipare alle riunioni dell’Ufficio di Presidenza, di volta in volta, il Presidente della commissione investita delle attribuzioni oggetto della discussione.

Articolo 10. (Attribuzioni dell’Ufficio di Presidenza)

L’Ufficio di Presidenza è l’organo esecutivo e di coordinamento e provvede a deliberare sulle questioni di urgenze ed in particolare provvede a:

1. dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

2. coordinare l’attività delle commissioni;

3. sottoporre al Consiglio Direttivo proposte, idee e programmi;

4. organizzare il finanziamento del Comitato di Quartiere;

Dopo la scadenza del mandato, l’Ufficio di Presidenza, unitamente al Consiglio Direttivo, rimane in carica per l’espletamento degli affari correnti e sino all’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 11. (Convocazione dell’Ufficio di Presidenza)

L’Ufficio di Presidenza si riunisce, di norma, ogni settimana in un giorno fissato dal Presidente.

L’Ufficio di Presidenza si riunisce presso la sede del Comitato di Quartiere o altrove.

L’ufficio di Presidenza, oltre che settimanalmente, può essere convocato dal Presidente quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti.

Decorsi inutilmente cinque giorni dalla richiesta, i richiedenti possono provvedere direttamente alla convocazione.

L’Ufficio di Presidenza stabilisce con apposita sua delibera le modalità di convocazione.

Articolo 12. (Costituzione dell’Ufficio di Presidenza, validità delle deliberazioni)

L’Ufficio di Presidenza è validamente costituito con la presenza, almeno, del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario.

Hanno diritto di voto il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Presidente di commissione di volta in volta convocato.

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza si redige processo verbale da trascrivere in un registro tenuto dal Segretario dell’Ufficio di Presidenza o altro consigliere designato.

Articolo 13. (Il Presidente)

Il Presidente dura in carica tre anni e comunque non oltre la consiliatura, è rieleggibile ed è scelto tra i membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente può essere revocato in ogni tempo, dal Consiglio Direttivo con la maggioranza prevista per eleggerlo.

Il Presidente presiede l’Ufficio di Presidenza, il Consiglio Direttivo e l’assemblea generale del quartiere.

La prima riunione del Consiglio Direttivo nominato dalle elezioni è convocata e presieduta dal consigliere che ha ricevuto più voti nelle elezioni.

Il Presidente rappresenta il Comitato di Quartiere in tutte le manifestazioni pubbliche e private, ne ha la rappresentanza legale, convoca l’Ufficio di Presidenza, il Consiglio Direttivo e l’Assemblea Generale di Quartiere, autorizza le spese, firma le quietanze e la corrispondenza.

Articolo 14. (Il Vice Presidente)

Il Vice Presidente dura in carica tre anni e comunque non oltre la consiliatura, è rieleggibile ed è scelto tra i membri del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente può essere revocato in ogni tempo dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza prevista per eleggerlo. Il Vice Presidente collabora con il Presidente in tutte le sue funzioni, lo sostituisce in sua assenza temporanea ed espleta tutti gli incarichi nell’ambito delle deleghe a lui conferite.

Il Vice Presidente è membro dell’Ufficio di Presidenza con diritto di voto.

Articolo 15. (Il Segretario)

Il Segretario dura in carica tre anni e comunque non oltre la consiliatura, è rieleggibile ed è scelto tra i membri del Consiglio Direttivo. Il Segretario può essere revocato in ogni tempo dal Consiglio Direttivo con la maggioranza prevista per eleggerlo.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dell’Ufficio di Presidenza e dell’Assemblea Generale di Quartiere custodisce le disponibilità finanziarie ed i beni del Comitato di Quartiere, tiene la contabilità, presenta periodicamente all’Ufficio di Presidenza ed al Consiglio Direttivo la situazione finanziaria, provvede al rendiconto annuale.

Il Segretario è membro dell’Ufficio di Presidenza con diritto di voto ed espleta tutti gli incarichi amministrativi nell’ambito delle deleghe a lui conferite.

Articolo 16. (Le Commissioni)

Possono far parte delle commissioni esperti e tecnici esterni al Consiglio Direttivo. Il Presidente di commissione nomina i componenti della Commissione, organizza e coordina i lavori nell’ambito della delega ricevuta, ne fa la sintesi e comunica le nomine, i risultati e le proposte all’Ufficio di Presidenza ed al Consiglio Direttivo.

I Presidenti delle Commissioni durano in carica secondo il mandato ricevuto dal Consiglio Direttivo, sono rieleggibili e sono scelti tra i membri del Consiglio Direttivo.

I Presidenti delle Commissioni possono essere revocati in ogni tempo dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza prescritta per eleggerli.

I Presidenti delle Commissioni sono membri dell’Ufficio di Presidenza con diritto di voto secondo quanto stabilito dall’articolo 12.

Articolo 17. (Assemblea Generale di Quartiere)

L’assemblea generale è un organo di indirizzo generale e consultivo da convocarsi a cura del Presidente ogni qualvolta esigenze e problemi urgenti di carattere generale impongano di riferire, discutere, proporre e raccogliere adesioni ad idee e progetti.

Dello svolgimento dell’assemblea generale si redige processo verbale da trascrivere in un registro tenuto dal Segretario dell’Ufficio di Presidenza.

L’ assemblea elegge il Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite dal Regolamento per le Elezioni.

Articolo 18. (Finanziamento)

Il Comitato di Quartiere si finanzia attraverso il contributo volontario dei cittadini, donazioni, lasciti ed introiti derivanti da attività e manifestazioni sportive o a carattere sociale ed eventuali utili del giornale di quartiere.

Previa delibera del Consiglio Direttivo possono essere organizzate attività e manifestazioni al fine di reperire fondi, nonché altre forme di reperimento fondi non in contrasto con le finalità riportate in questo Statuto.

Articolo 19. (Giornale di quartiere)

L’organo ufficiale del Comitato di Quartiere Giardino di Roma è un giornale denominato “Giardino di Roma News“.
Il giornale è distribuito gratuitamente salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo.
Il giornale è finanziato con le risorse del Comitato di Quartiere, con la vendita di spazi pubblicitari, con l’eventuale vendita delle copie, con contribuzioni volontarie dei cittadini, con contributi da parte delle pubbliche istituzioni, con donazioni e con lasciti.
Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Direttore responsabile e del Vice Direttore.
Il Consiglio Direttivo redige ed approva il Regolamento che disciplina l’attività del giornale.
Il giornale è aperto alla collaborazione di tutti i cittadini con le modalità previste dal Regolamento che ne disciplina l’attività.
Il Consiglio Direttivo conferisce l’incarico al Direttore responsabile ed al Vice Direttore per un periodo non superiore alla scadenza del proprio mandato.
La sede legale del giornale è presso la sede del Comitato di Quartiere e può essere variata con deliberazione del Consiglio Direttivo.
Il giornale non ha fini di lucro, pur avendo una propria autonoma gestione economica e finanziaria.
Eventuale differenza negativa di gestione è finanziata dal Comitato di Quartiere.- Eventuale differenza positiva di gestione è devoluta a favore del Comitato di Quartiere.

Articolo 20. (Informazioni sullo statuto)

Copia del presente statuto e di eventuali modifiche, del regolamento per le Elezioni e di eventuali modifiche, deve essere inviata al Sindaco di Roma, al Presidente della XIII Circoscrizione e diffuso tra la cittadinanza.