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Statuto Consorzio

Consorzio di Gestione Giardino di Roma

Statuto 6/3/2007

Articolo 1 – Costituzione
Sotto la denominazione “Consorzio di Gestione Giardino di Roma” è costituito un consorzio privato con attività esterna tra i proprietari di terreni inclusi nel perimetro dell’omonimo comprensorio urbanistico residenziale di circa Ha 8521.40 previsto dal Piano Regolatore Generale e sito in Roma, località Malafede, tra la Via Ostiense e la Via di Malafede, per la cui realizzazione è stata stipulata la convenzione urbanistica con il Comune del 20/08/1992 a rogito del Notaio Maurizio Misurale di Roma, rep. 92924.
Il Consorzio è retto dalle norme del presente statuto e, per quanto da esse previsto e compatibile, dalle norme comunali in materia e dagli articoli 2602 e seguenti del codice civile.

Articolo 2 – Consorziati
Fanno parte del consorzio i proprietari terrieri e degli edifici sui terreni di cui all’art. 1 per l’intera estensione di essi, mediante partecipazione alla costruzione ovvero successiva adesione risultante all’atto di acquisto o dalla utilizzazione dei servizi comuni oggetto del Consorzio, la quale comporta la integrale accettazione dell’atto costitutivo e dello statuto, nonchè di tutti gli atti e le deliberazioni consortili precedenti.
In caso di alienazione anche di una quota indivisa del proprio terreno a qualsiasi titolo particolare, ciascun Consorziato sarà tenuto ad enunciare le obbligazioni a carattere reale derivanti dalla convenzione urbanistica ed oggetto del Consorzio, nonchè a procurare l’adesione ad esso dell’avente causa, nello stesso atto di trasferimento o separatamente, restando in difetto tenuto all’adempimento di tutti gli obblighi consortili.

Articolo 3 – Scopi
Il Consorzio ha per scopi:

  • l’adempimento in forma organica di tutte le obbligazioni solidali assunte verso il Comune e verso gli altri enti interessati con la convenzione urbanistica e con le convenzioni accessorie, ad esclusione della esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per pubblici servizi, per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria di esse, con ogni eventuale rifacimento e riparazione, a partire dalla progressiva ultimazione di ciascuna, di parte di esse e fino alla loro consegna al Comune e agli altri enti;
  • la custodia, la gestione e l’esercizio di tutte le opere stesse e di ogni impianto realizzato come sopra, compreso quello di depurazione e delle acque di scarico, a partire dalla entrata in funzione di ciascuno o di parte di essi e fino all’assunzione delle stesse funzioni da parte del Comune e degli altri enti preposti;
  • l’esercizio anche giudiziale, in virtù di mandato organico conferito con la partecipazione al Consorzio, di tutti i diritti di regresso spettanti ai consorziati verso i proprietari non consorziati in dipendenza dell’adempimento delle obbligazioni solidali ed a carattere reale derivanti dalla proprietà e comunque della utile gestione svolta.

Articolo 4 – Sede e durata
Il Consorzio ha sede in Roma, Piazza Gondar n. 22. Il Consorzio ha durata indeterminata fino all’esaurimento di tutti gli scopi di cui al precedente capitolo, constatato con deliberazione della assemblea, la quale designerà un liquidatore come mandatario collettivo di tutti i consorziati per la definizione di tutti i rapporti ancora in corso.

Articolo 5 – Esercizio dei diritti
L’esercizio dei diritti consortili spetta:

  • al proprietario persona fisica, ovvero al legale rappresentante della società o dell’ente proprietario, avente o meno personalità giuridica, anche mediante delega permanente;
  • in caso di comproprietà indivisa, ad un unico rappresentante comune dei proprietari;
  • in caso di diritti reali di godimento, al titolare di essi o all’unico rappresentante comune dei contitolari;
  • in caso di condominio, all’amministratore di esso;
  • in caso di edificazione da parte di cooperative edilizie e di gestione condominiale di esse in attesa di assegnazione degli alloggi per atto pubblico e di costituzione del condominio, alle cooperative.

All’adempimento degli obblighi consortili sono tenuti ciascun proprietario consorziato ed i suoi successori in solido, i comproprietari in solido, i titolari di diritto di godimento in solido con il nudo proprietario, i condomini solidamente e – nel caso di cui alla lettera e. – la cooperativa in solido con i futuri assegnatari.

Articolo 6 – Contributi
Ciascun consorziato è tenuto a contribuire alle spese ed agli oneri del Consorzio per una quota decimillesimale pari al rapporto tra la volumetria edificabile fuori terra con qualsiasi destinazione prevista in totale sul comparto fondiario del rispettivo terreno, secondo le tabelle n. 3 e n. 5 della zonizzazione generale allegata alla convenzione urbanistica (con le correzioni consentite dalle relative Norme Tecniche di attuazione per la edificazione dei comparti) ripartita su ciascun edificio nella stessa proporzione di quella della relativa concessione edilizia rispetto a quella di cui sopra del relativo comparto e la volumetria totale di mc 873.696 (metri cubi
ottocentosettatantatremilaseicentonovantasei) dell’intero comprensorio. In caso di parziale  alienazione o di divisione, la ripartizione sarà operata da tutti gli interessati nello stesso atto relativo o in difetto dal Consorzio secondo lo stesso criterio.

Articolo 7 – Contributo speciale
Ciascun Consorziato, per le nuove edificazioni, è tenuto, a partire dalla data del 29 luglio 2005, ad un contributo speciale pari a Euro 0,50 (euro zero virgola cinquanta) per ogni mc edificabile da convenzione non rivalutabile, per il particolare uso delle opere di urbanizzazione e degli impianti del comprensorio in occasione della edificazione del proprio terreno e per la maggiore incidenza sui relativi oneri del Consorzio.

Articolo 8 – Amministrazione
Per ciascun esercizio, coincidente con l’anno solare, l’assemblea del Consorzio adotta un bilancio preventivo di spese ed oneri, comprensivo degli stanziamenti ai fondi per attività pluriennali e degli avanzi o disavanzi delle gestioni precedenti, e approva alla chiusura dell’esercizio un bilancio consuntivo. Nel corso dell’esercizio il Consiglio di Amministrazione del Consorzio può addivenire a variazioni dei capitoli del bilancio preventivo.
La ripartizione dei contributi previsti dal bilancio preventivo è approvata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio secondo la tabella decimillesimale (ma in proporzione alle quote dei soli partecipanti a quel momento, salvo il successivo regresso verso i proprietari non consorziati), con esigibilità in quattro eguali rate trimestrali anticipate a seguito di comunicazione per raccomandata a ciascun Consorziato. In caso di ritardo oltre dieci giorni dalla rispettiva scadenza ed a decorrere dalla scadenza stessa, a ciascuna rata si applicano gli interessi moratori al tasso annuo semplice pari al “prime rate” pubblicato mensilmente dalla Associazione Bancaria Italiana, maggiorato di tre punti percentuali.

Articolo 9 – Riscossione
Per la riscossione dei contributi rateali si applica il procedimento ingiunzionale in base al presente statuto, alla eventuale adesione scritta, agli estratti dei verbali delle deliberazioni di adozione del bilancio preventivo e di ripartizione, ed alla comunicazione al Consorziato.
Nei confronti del consorziato in mora nel pagamento di almeno tre rate dei contributi si applica la sospensione dell’esercizio dei diritti consortili.

Articolo 10 – Organi
Sono organi del Consorzio:

  • l’assemblea;
  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Presidente.

Articolo 11 – Assemblea
L’assemblea è composta di tutti coloro cui spetta l’esercizio dei diritti consortili secondo il precedente articolo 5. Si riunisce almeno una volta l’anno su convocazione del Consiglio di amministrazione o di tanti Consorziati che rappresentino almeno duemila decimillesimi, con avviso per raccomandata spedita almeno dieci giorni prima e contenente l’ordine del giorno. A ciascun componente spetta il diritto di voto secondo la quota decimillesimale dei contributi.
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza, dal più anziano dei membri del Consiglio di amministrazione, che ne designa il segretario, anche tra estranei al Consiglio. L’assemblea è valida in prima convocazione con l’intervento di tanti consorziati che rappresentino la maggioranza dei decimillesimi, ed in seconda convocazione con l’intervento di almeno un terzo (1/3) dei consorziati. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei decimillesimi presenti.
Spettano all’assemblea la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, l’adozione del bilancio preventivo e l’approvazione del bilancio consuntivo, la modificazione del presente statuto con la maggioranza qualificata di due terzi dei decimillesimi, l’adozione di regolamenti applicativi del presente statuto, la straordinaria amministrazione comprensiva degli appalti la cui esecuzione ecceda un esecizio del consorzio ed ogni altro argomento non riservato agli altri organi.

Articolo 12 – Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri eletti anche tra non consorziati dalla Assemblea per la durata di tre anni, e si riunisce su convocazione del Presidente del Consorzio che lo presiede, o di almeno due membri, anche per telegramma o telefax con almeno tre giorni di preavviso contenente l’ordine del giorno. La riunione è valida con l’intervento della maggioranza dei membri, ed il segretario è designato anche tra estranei al Consorzio. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.
Spettano al Consiglio di Amministrazione l’ordinaria amministrazione, l’esecuzione delle deliberazioni della assemblea, la predisposizione dei bilanci, il conferimento di incarichi tecnici o amministrativi anche continuativi con esclusione di rapporti di lavoro subordinato, la acquisizione in gestione, manutenzione ed esercizio di tutte le opere di urbanizzazione dalla progressiva ultimazione di ogni parte di esse, la sorveglianza della gestione, l’indizione delle gare ed il conferimento degli appalti, la delega anche continuativa ad uno o più dei membri di determinate funzioni, e in generale quanto non espressamente riservato alla assemblea.

Articolo 13 – Presidente
Il Presidente del Consiglio è nominato dalla assemblea tra i membri del Consiglio di Amministrazione e per la stessa durata di esso.
Spettano al presidente del Consiglio la rappresentanza legale versi i terzi ed in giudizio e la firma di qualsiasi atto, la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, la riscossione dei tributi, la tenuta del registro dei Consorziati e dei verbali della Assemblea e del Consiglio, nonchè degli atti del Consorzio, la gestione corrente, la tenuta della cassa e dei conti correnti, i pagamenti e in generale quanto altro non espressamente riservato agli altri organi.

Articolo 14 – Comunicazioni e verbali
Tutte le comunicazioni ai Consorziati sono validamente indirizzate ai rispettivi domicili dichiarati, ovvero successivamente notificati al Consorzio con espressa dichiarazione per raccomandata.
Ciascun consorziato ha diritto di ottenere a proprie spese copia del verbale della Assemblea o del Consiglio di Amministrazione e dei relativi allegati, autenticata dal Presidente. I verbali degli organi sono redatti, letti ed approvati al termine di ciascuna seduta, e sottoscritti dal presidente e dal segretario di essa.

Articolo 15 – Appalti
I lavori sono affidati in appalto a imprese qualificate alla iscrizione agli albi di competenza per categoria ed importi corrispondenti, sulla base dei capitolati ed a seguito di invito rivolto su indicazione di qualsiasi Consorziato al Presidente o richiesto da qualsiasi impresa interessata, e di gara tra offerte in busta chiusa, da aprirsi in seduta del Consiglio di Amministrazione e con aggiudicazione al miglior offerente.

Articolo 16 – Fondo Consortile
Il Fondo Consortile è costituito dai consorziati e dai beni con questi acquistati, salvo quanto di spettanza del Comune e degli enti erogatori dei pubblici servizi.
Il Fondo Consortile è stabilito in Euro 60.000,00 (euro sessantamila virgola zero).